Concordato preventivo: scioglimento di contratti di anticipazione bancaria autoliquidanti in pendenza di concordato preventivo.

Tribunale di Milano, sez. II civ.,  2 marzo 2017. 

Va respinta la domanda di scioglimento dei contratti in cui si è già verificata l’erogazione delle somme a titolo di anticipazione, posto che in questi casi non è più consentito parlare di “rapporti pendenti”, per il fatto che la banca ha eseguito l’obbligazione a suo carico (ossia quella di mettere a disposizione del correntista una determinata somma di denaro, proporzionata ai crediti vantati dal correntista), residuando soltanto, come nel mutuo, l’obbligo di restituire le somme anticipate da parte del debitore. (Redazione)(Riproduzione riservata).