Fallimento: dichiarazione di fallimento dopo domanda di concordato accolta ma non omologata.

Tribunale di Vicenza, 7 marzo 2013; Presidente: COLASANTO; Relatore: CAZZOLA.

 

Emergendo il profilo soggettivo e il profilo oggettivo richiesto dalla legge, è da dichiararsi il fallimento del soggetto per il quale era già stato ammesso (e non omologato) il concordato preventivo e che non è stato in grado di eliminare la situazione di illiquidità, tanto da conclamare uno stato di insolvenza. (Redazione) (Riproduzione riservata)