Fallimento: fallimento dichiarato dopo revoca concordato; inesistente la relazione del professionista che si caratterizza per gravità delle lacune e inesattezze.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 7 febbraio 2017, n. 9976, (dep. 20 aprile 2017). Presidente: DIDONE. Relatore: MAGDA.
Nella procedura di fallimento dichiarato a seguito di revoca del concordato, deve considerarsi sostanzialmente inesistente la relazione del professionista che sia caratterizzata da gravi lacune, da evidenti inesattezze nonché priva dell’asseverazione in ordine alla prosecuzione dell’attività dell’impresa quale elemento funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.(Redazione)(Riproduzione riservata).