Fallimento: richiesta di fallimento da parte del pubblico ministero formulata all'udienza di cui all'art. 162 co. 2 L.F.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 20 gennaio 2017, n. 9574, (dep. 13 aprile 2017). Presidente: NAPPI. Relatore: DE CHIARA.
Alla richiesta di fallimento formulata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 162, secondo comma, legge fall. quale conseguenza dell’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, non si applica il disposto dell’art. 7, alla cui ratio, peraltro, anche la specifica disciplina della richiesta in questione si conforma. (Principio di diritto).