Penale:bancarotta fraudolenta documentale; occultamento o distruzione di documenti contabili; non sussistenza principio di specialità.
Corte di Cassazione, sez. III pen., 24 febbraio 2017, n. 18927, (dep. 20 aprile 2017). Presidente: CAVALLO. Relatore: SOCCI.
Non sussiste specialità, ex art. 15 cod. pen., tra la bancarotta fraudolenta documentale, art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall. e l'occultamento o distruzione di documenti contabili, D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, richiedendo quella tributaria la impossibilità di ricostruire l'ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta; diversamente, l'azione fraudolenta sottesa dall'art. 216, n. 2 L. Fall. si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditori, rapportato all'intero corredo documentale, risultando irrilevante l'obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative. Inoltre, nell'ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sè o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale. (Principio di diritto).