Fallimento: il privilegio ex art. 2764 c.c. si estende oltre che sui beni mobili destinati a servizio del bene immobile locato, anche alle merci presenti nell'immobile alla data della dichiarazione di fallimento
Tribunale di Vicenza, 3 ottobre 2013; Presidente: COLASANTO; Relatore: CAZZOLA
Il privilegio ex art. 2764 c.c. relativo ai crediti dei fitti degli immobili, si estende anche a tutti i beni mobili a servizio dello stesso come pure alle merci ivi incluse, quando risulti che il rapporto strumentale non sia del tutto precario od occasionale, risultando utile una immissione di fatto che ne concreti l'assoggettamento al servizio dell'immobile locato. (Redazione) (Riproduzione riservata)