Fallimento:inammissibilità pronuncia di fallimento in assenza di preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo.
Tribunale di Padova, 30 marzo 2017. Presidente: MAIOLINO. Relatore: ZAMBOTTO.
Non è ammissibile una pronuncia di fallimento su ricorso del debitore concordatario, in assenza di una preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo, “per di più su istanza dello stesso proponente il concordato ormai omologato”. “Né può portare a diverse conclusioni la circostanza che l’impossibilità di dare corretta esecuzione al piano sia già manifesta ben prima della scadenza dei termini di adempimento dello stesso, come indicati in proposta”. Detta circostanza infatti solamente legittimerebbe il creditore ad agire per la risoluzione del concordato prima della scadenza del termine per l’adempimento del piano, ma nulla muta in termini di iter procedurale per pervenire alla dichiarazione di fallimento.(Redazione)(Riproduzione riservata).