Fallimento: azione risarcitoria ex art. 2394 c.c.; legittimazione attiva curatore fallimentare; azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.; legittimazione attiva terzo.
Tribunale di Bologna, sez. specializzata in materia di impresa civ., 8 marzo 2017 (dep. 22 marzo 2017) . Relatore: ROSSI.
Successivamente al fallimento della società, l’azione risarcitoria ex art. 2394 c.c. per la responsabilità dell’amministratore da lesione del patrimonio sociale è esperibile unicamente dal Curatore ai sensi del disposto di cui all’art. 146 L.F..
Anche dopo il fallimento della società, il terzo è legittimato invece, all’esperimento dell’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. nei confronti dell’amministratore al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, solo se questi sono conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente ovvero il ceto creditorio. (Redazione)(Riproduzione riservata).