Fallimento: ampiezza e autonomia degli atti di gestione del curatore; natura del potere di autorizzazione al pagamento ex art. 111 L.F.; prededucibilità dei crediti sorti in costanza di esercizio provvisorio

Tribunale di Venezia, 5 dicembre 2013; Presidente: SIMONE.

 

La questione afferente l’ampiezza del potere di gestione del curatore in sede di esercizio provvisorio è affatto diversa da quella relativa al pagamento dei crediti sorti durante la procedura. Nel vigore della precedente legge fallimentare si riteneva che il curatore si sostituisse al titolare dell’impresa – fallito – nell’ambito dell’amministrazione sostitutiva, discutendo se fossero o meno compresi gli atti di straordinaria ammininistrazione. La questione deve intendersi risolta dal vigente art. 35 L.F., il quale prevede che per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione l’autorizzazione deve essere richiesta al comitato dei creditori e non più al giudice delegato. In materia di pagamento dei crediti, l’art. 111bis, comma 3, L.F. prevede che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti e sempre l'art. 111bis prevede un procedimento alternativo di autorizzazione al pagamento spettante al giudice delegato ovvero al comitato dei creditori, che può essere anche successiva in sede di ratifica.

 

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