Penale: bancarotta e reati nel fallimento; nozione di amministratore di fatto; misure cautelari personali.
Corte di Cassazione, sez. V pen., 7 novembre 2016, n. 8385 (dep. 21 febbraio 2017). Presidente: PALLA; Relatore: GUARDIANO.
La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 c.c., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, con la precisazione che significatività e continuità richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Nella specie è stata confermata l’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale, nonché di bancarotta preferenziale, per aver riconosciuto nell’indagato, la sua qualità di amministratore di fatto di una società fallita. (Redazione)(Riproduzione riservata).