Fallimento: prededuzione credito professionale relativo alla preparazione domanda di concordato preventivo.

Corte di Cassazione, 14 marzo 2017, n. 6517 (dep. 15 marzo 2017).

Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra “de plano” tra i crediti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale a norma dell’art.111, comma 2, L.F., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione “ex post”, che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti. (Principio di diritto).