Fallimento: rapporto tra giudice penale e giudice fallimentare; istituto del sequestro; prosecuzione procedura fallimentare; verifica del passivo riservata alla sede concorsuale.

Tribunale di Pordenone, decr. 17 gennaio 2017. G.D.: BIASUTTI.

Nei rapporti tra sequestro disposto ai sensi del D.Lgs. 159/2011 successivo alla dichiarazione di fallimento, vige la regola generale della prevalenza del sequestro di prevenzione rispetto al fallimento, in quanto l’attivo fallimentare passa dall’amministrazione del curatore fallimentare alla gestione dell’amministratore giudiziario. Ove, dunque nel caso di società di persone la misura di prevenzione patrimoniale colpisca il patrimonio della società, la procedura fallimentare originaria però, non si chiude, bensì prosegue per la verifica del passivo, posto che l’altro principio che il legislatore pone è che l’accertamento dei debiti del fallimento rimane riservato esclusivamente alla sede concorsuale. (Redazione) (Riproduzione riservata).