Concordato preventivo: SS.UU. su giudizio di omologazione; natura decisoria del provvedimento; ricorso ex art. 111 Cost.; esclusione; tutela giurisdizionale dei diritti; riproponibilità della domanda di concordato.
Corte di Cassazione, SS.UU., 8 novembre 2016, n. 27073 (dep. 28 dicembre 2016). Primo Presidente: RORDORF; Relatore: DE CHIARA.
Le Sezioni Unite, risolvendo la corrispondente questione di massima di particolare importanza, hanno stabilito che il decreto con cui il tribunale definisce, in senso positivo o negativo, il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., non è soggetto a ricorso ex art. 111 Cost., proponibile, invece, avverso il provvedimento della medesima corte conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo. (Massima ufficiale).
“Il requisito della decisorietà, necessario insieme al requisito della definitività affinché possa ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., non si esaurisce nell’attitudine del provvedimento ad incidere su diritti soggettivi, essendo altresì necessario che il provvedimento incida su diritti soggettivi con la particolare efficacia del giudicato, il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo; conseguentemente, il requisito della decisorietà può sussistere soltanto rispetto a provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa”. (Avv. Luca Thomas Valgoi) (Riproduzione riservata).
“Il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma secondo, legge fallim. (anche eventualmente a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, primo comma), essendo pronunciato all’esito di un procedimento strutturalmente ed essenzialmente unilaterale ed a prescindere da una controversia, anche solo potenziale, non decide su diritti soggettivi di parti contrapposte e non è destinato al giudicato; conseguentemente, il predetto decreto non presenta il carattere della decisorietà e non è pertanto soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.”. (Avv. Luca Thomas Valgoi) (Riproduzione riservata).
“L’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma secondo, legge fallim. (anche eventualmente a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, primo comma) non compromette la tutela giurisdizionale dei diritti del debitore proponente, i quali sono garantiti in ogni caso dall’intervento di un giudice, quello di merito, che è giudice al pari di quello di legittimità; ferma rimanendo la riproponibilità della domanda di concordato, non essendosi prodotto alcun giudicato contrario”. (Avv. Luca Thomas Valgoi) (Riproduzione riservata).