Concordato preventivo: accordo di ristrutturazione dei debiti; imprenditore agricolo; applicabilità; dichiarazione del professionista; criteri e parametri necessari; controllo giudiziale.
Tribunale di Treviso, sez. II. civ., 30 dicembre 2016 (dep. 2 gennaio 2017). Presidente Relatore: PASSARELLI.
Non può essere accolta la richiesta di assegnazione di termine per il deposito dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182bis L.F. nell'ipotesi in cui la dichiarazione allegata dal debitore non precisa la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al professionista e non contenga l'attestazione preliminare sulla veridicità dei dati aziendali e il Tribunale valuti che non sussistano i presupposti in grado di rimuovere l'insolvenza consentendo all'impresa di superare la crisi. (Redazione) (Riproduzione riservata).