Procedure concorsuali: accordo di ristrutturazione del debito; SS.UU. dichiara ammissibile ricorso in Cassazione contro provvedimento della Corte di Appello; caratteri della definitività e della decisorietà.
Corte di Cassazione, SS.UU., 8 novembre 2016, n. 26989 (dep. 27 dicembre 2016). Primo Presidente: RORDORF; Relatore: DE CHIARA.
Ammesso il ricorso in Cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello che decide sull’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. E’ stato così risolto un contrasto di giurisprudenza in virtù dell’analogia tra il giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione e quello del concordato preventivo, soprattutto quando quest’ultimo non è accompagnato da contestuale dichiarazione di fallimento, ove la possibilità di impugnazione in Cassazione risulta scontata. Per le SS.UU. vanno tenuti presenti i requisiti che rendono possibile il ricorso straordinario in Cassazione, così come previsti dalla giurisprudenza della stessa Corte. Determinanti allora sono gli elementi della decisorietà e della definitività. In particolare, la decisorietà, sottolinea la sentenza, consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo a decidere sui diritti soggettivi delle parti, ma a incidere con la particolare efficacia del giudicato, «il quale, a sua volta è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo». Risultano poi titolari della legittimazione i soggetti ammessi a partecipare al giudizio di merito e a opporsi eventualmente all’omologazione. Sono quindi tutti i creditori e gli altri interessati che hanno proposto opposizione. Rimane invece escluso il pubblico ministero cui la legge non riconosce un potere di impugnazione del provvedimento.