Penale: reato di bancarotta; valutazione condotta in concreto per riconoscimento amministratore di fatto; onere probatorio; presupposti e elementi sintomatici.

Corte di Cassazione, sez. V pen., 4 maggio 2015, n. 39681 (dep. 23 settembre 2016). Presidente: LAPALORCIA; Relatore: PISTORELLI.

In merito al reato di bancarotta deve essere considerato come amministratore di fatto non soltanto colui che eserciti tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma che svolga quantomeno un’apprezzabile attività gestoria, che deve comunque essere svolta in modo non episodico od occasionale; di conseguenza la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nella società. (Redazione) (Riproduzione riservata).