Concordato preventivo: c.d. fase in bianco; scioglimento dei contratti; impossibile la verifica di compatibilità strategica tra scioglimento e proposta; preclusione scioglimento contratti; tutte le ipotesi senza esclusioni.
Tribunale di Rovigo, 27 settembre 2016. Presidente: D'AMICO; Relatore: MARTINELLI.
La richiesta di autorizzazione allo scioglimento del contratto nella c.d. fase in bianco è preclusa visto che il parametro di riferimento sulla scorta del quale il Tribunale deve accogliere o meno l’istanza è la compatibilità strategica tra lo scioglimento e la proposta concordataria e tale valutazione risulta impossibile nella condizione de qua, visto che risulterebbe inattuabile l’unica verifica che deve operare il Giudice ovvero quella “di compatibilità tra lo scioglimento del contratto e la logica economico-giuridica del piano”. Tale verifica peraltro prescinde la distinzione tra contratti nei quali sia previsto un diritto di recesso legale o negoziale e le altre ipotesi: la ratio dell’art. 169 bis l.f. impedisce di operare una simile dicotomia. (Redazione) (Riproduzione riservata).