Fallimento: non fallibilità soggetto esercente attività agricola; non contestazione esercizio attività; condanna ex art. 96 c.p.c..

Tribunale di Rovigo, 20 settembre 2016. Presidente: D'AMICO; Relatore: MARTINELLI.

La assoggettabilità o meno di un soggetto alla procedura fallimentare resta connessa alla verifica della attività concretamente svolta e così "Il quadro normativo – così come interpretato dal diritto vivente – è stato integrato coerentemente con la modifica dell’art. 7, comma 2 bis della l. n. 3/2012 – la quale prevede soluzioni per la crisi da sovra indebitamento dei soggetti non fallibili – che ha confermato la volontà legislativa di non sottoporre le aziende agricole alla procedura fallimentare"; di conseguenza, nel caso in cui non sia contestata dalla parte ricorrente la coincidenza tra l’attività indicata nell’oggetto sociale e quella concretamente svolta, ovvero una attività agricola e di silvicoltura, la parte che ha proposto istanza di fallimento era a conoscenza della non assoggettabilità al fallimento della resistente e di conseguenza è condannata ex art. 96 c.p.c.. (Redazione) (Riproduzione riservata).