Fallimento: pronuncia su istanza di creditore diverso rispetto a chi ha notificato ricorso a debitore; insussistenza lesione diritto di difesa; ipotesi di eccezione.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 27 giugno 2016 (dep. 10 agosto 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: DI VIRGILIO.

La pronuncia di fallimento dichiarata su istanza di un creditore diverso rispetto a quello dal quale proviene la notificazione del ricorso non lede il diritto di difesa del debitore, eccetto l'ipotesi in cui lo stesso debitore deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata notificata. (Redazione) (Riproduzione riservata).