Fallimento: pagamento tramite escussione pegno su saldo conto corrente; assenza della concessione potere di disposizione; pagamento inefficace nel confronti del fallimento.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 15 giugno 2016, n. 16618 (dep. 8 agosto 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: TERRUSI.

Inefficace il pagamento, incamerato dalla banca attraverso l’escussione di un pegno su saldo attivo del conto corrente, se nella scrittura non è stato concesso all’istituto il potere di disporre del relativo diritto, come nell'ipotesi già più volte valutata dalla giurisprudenza di pegno di un libretto di deposito bancario, poichè in tal caso non si può parlare di pegno irregolare. (Redazione) (Riproduzione riservata).