Concordato preventivo: componente in continuità; componente liquidatoria da valutarsi preponderante; in caso di concordato misto deve applicarsi il principio dell'assorbimento; verifica del rispetto delle percentuali di soddisfo.
Tribunale di Vicenza, sez. fall., 1 luglio 2016 (dep. 1 luglio 2016). Presidente Relatore: BORELLA.
Nell'ipotesi di concordato misto, anche al fine di verificare il rispetto del limite del 20% ex art. 160 L.F. deve applicarsi il principio dell'assorbimento in base al quale si qualifica come liquidatorio il conconcordato nel quale la componente liquidatoria appaia preponderante rispetto a quella in continuità. (Redazione) (Riproduzione riservata).