Fallimento: contratto preliminare di bene comune; qualificazione di unicum inscindibile; conseguenze circa l'esercizio dell'esecuzione in forma specifica del contratto.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 31 maggio 2016, n. 12462 (dep. 16 giugno 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: GENOVESE.

Per il contratto preliminare con un bene in comunione si deve presumere che gli acquirenti lo abbiano considerato un unicum inscindibile. Per questo la mancanza originaria o la caducazione del vincolo contrattuale di uno dei comproprietari preclude al promissario la possibilità di esercitare l'azione di esecuzione in forma specifica nei confronti degli altri. (Redazione) (Riproduzione riservata).