Concordato preventivo: giudizio di inammissibilità su proposta di preconcordato; convocazione necessaria del debitore; invalidità della dichiarazione di inammissibilità.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 20 maggio 2016, n. 12957 (dep. 22 giugno 2016). Presidente: RAGONESI; Relatore: DI VIRGILIO.

Il debitore, che non abbia potuto esporre compiutamente la propria posizione all'interno di una eventuale procedura pre-fallimentare, deve essere sentito prima del giudizio di inammissibilità sulla proposta di preconcordato. Di conseguenza deve essere riconosciuta come giustificata la lesione lamentata dal debitore per non essere stato sentito e quindi, nel caso specifico, messo nelle condizioni di potere chiarire come il mancato deposito dell’elenco nominativo dei creditori dovesse essere identificato nell’elenco conclusivo della situazione patrimoniale aggiornata. Se da un lato la Corte di Cassazione ammette che un’interpretazione letterale della norma sembrerebbe avallare la tesi che vede la convocazione necessaria solo una volta che la procedura di concordato è stata avviata con il deposito della proposta e del piano e anche della sola domanda di concordato in bianco, d'altra parte la Suprema Corte evidenzia come questa lettura non sia in linea con i principi generali. Infatti «dovendo il tribunale esercitare un controllo non solo formale della regolarità del ricorso, ma di verifica della legittimità della procedura, con il riscontro della propria competenza e dell’esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura, svolge un’attività di valutazione che, ove si rifletta nel provvedimento dichiarativo di inammissibilità della proposta, postula la previa convocazione del debitore». Convocazione che rappresenta esercizio di un diritto fondamentale come quello di difesa. Non potrebbe di conseguenza essere considerata valida la dichiarazione di inammissibilità della proposta in una fase preliminare alla procedura, di semplice controllo giudiziale. (Redazione) (Riproduzione riservata).