Fallimento: sede principale all'estero; sede secondaria di rappresentanza in Italia; insussistenza della giurisdizione italiana.

Tribunale di Treviso, sez. II civ., 28 giugno 2016 (dep. 29 giugno 2016). Presidente Relatore: FABBRO.

Nel caso in cui la sede principale del debitore sia sita in stato estero e lo stesso abbia una sede secondaria in Italia, non può ritenersi sussistente la giurisdizione italiana nel caso in cui, ex art. 3 L. 218/1995, il debitore non abbia presso la sede italiana un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c.. (Redazione) (Riproduzione riservata).