Concordato preventivo: revoca ex art. 173 L.F.; ipotesi di transazione fiscale; non accettazione transazione fiscale; conseguenze; autonoma ipotesi di revoca per vendita immobile all'estero pre-ammissione concordato; dovere di controllo del giudice.

Tribunale di Padova, sez. I civ., 12 novembre 2015. Presidente Relatore: MAIOLINO.

Deve essere revocato il provvedimento di ammissione al concordato preventivo nel quale sia stata ipotizzata la transazione fiscale poi invece non accettata visto che "la falcidia del credito erariale privilegiato non è paragonabile alla falcidia di qualsiasi creditore chirografario: la seconda falcidia è un effetto diretto dell’approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori, cosicché anche la minoranza dissenziente ne subirà le conseguenze; al contrario la falcidia del credito privilegiato “capiente” (privilegiato generale o speciale) è ammissibile solo in quanto accettato dal creditore falcidiato: in assenza di tale assenso la falcidia del credito privilegiato e la contestuale soddisfazione dei creditori chirografari viola la regola dell’art. 160/II L.F. e le regole in tema di cause di prelazione dei crediti, in base alle quali il concordato deve pagare integralmente i crediti privilegiati e non può pagare i creditori chirografari con sostanze della proponente se non abbia prima integralmente soddisfatto il monte crediti privilegiato". (Redazione) (Riproduzione riservata).

Deve essere revocato il provvedimento di ammissione al concordato preventivo una volta riconosciuta "l’alienazione dell’immobile di New York un mese e mezzo prima della proposizione della domanda di concordato", la quale, valutate pure "le specifiche modalità con cui si è perfezionata, unitamente al silenzio della proponente in ordine alla circostanza ed alla conseguente responsabilità dell’amministratore configurano condotte di occultamento dell’attivo rilevanti ai sensi dell’art. 173/I L.F.". (Redazione) (Riproduzione riservata).