Tributario: trattamento sanzionatorio più favorevole; presupposti e condizioni.
Corte di Cassazione, sez. III pen., 10 febbraio 2015, n. 11352 (dep. 18 marzo 2015). Presidente: FIALE; Relatore: PEZZELLA.
In tema di reati tributari, si deve ritenere presupposto necessario del trattamento sanzionatorio più favorevole l'integrale pagamento di quanto dovuto all'erario, non essendo dunque sufficiente la mera ammissione al provvedimento di rateizzazione intervenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; di conseguenza, non risulta censurabile il diniego dell'attenuante motivato dal giudice di merito con il rilievo della insufficienza di un mero piano di ammortamento concordato con l'Agenzia delle entrate, pur caratterizzato dal puntuale pagamento delle rate, essendo necessario l'intervenuto assolvimento integrale del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. (Redazione) (Riproduzione riservata).