Tributario: riscossione crediti tributari; iter procedurale di riscossione; non necessaria la previa notificazione della cartella esattoriale al curatore.
Corte di Cassazione, sez. trib. civ., 1 dicembre 2014, n. 9943 (dep. 15 maggio 2015). Presidente: PICCININI; Relatore: VELLA.
Circa la fase della riscossione dei crediti tributari, in caso di fallimento del debitore, "il credito può essere fatto valere dalla società concessionaria attraverso l'iter procedurale prescritto in via generale dagli artt. 92 e ss. della legge fallimentare, senza che occorra la previa notificazione della cartella esattoriale al curatore fallimentare, in quanto (...) l'ammissione al passivo può aver luogo sulla base del semplice ruolo, ferma restando la necessità di una ammissione con riserva (...) laddove si intendano far valere delle contestazioni sulla pretesa dell'amministrazione finanziaria, la cui decisione è riservata al giudice tributario (...) e fatta salva (...) la questione dell'auonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo tributario".