Tributario: mancata integrazione contraddittorio; nullità procedimento e sentenza.

Corte di Cassazione, sez. VI civ., ord. 6 novembre 2014, n. 25719 (dep. 4 dicembre 2014). Presidente: CICALA; Relatore: IACOBELLIS.

 

 

In caso di mancata impugnazione nei confronti di tutte le parti preenti al giudizio di primo grado del processo tributario, la mancata integrazione del contraddittorio causa la nullità dell'intero procedimento e quindi pure della sentenza relativa; difatti, la Suprema Corte ha ricordato (mutuando esplicitamente l'ord. 14904/2012) come "nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di una sentenza pronunciata in causa inscindibile (...) il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., deve disporre l'integrazione dei contraddittorio; la mancata integrazione del contraddittorio, in difetto di emissione di tale ordine, non comporta l'inammissibilità del gravame, ma la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità”. Tale principio vale nei confronti di tutte le parti di primo grado, a prescindere dalla posizione dalle stesse ricoperta (ricorrente, resistente, chiamato in causa, nonché interventore principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente, o ancora successore a titolo particolare nel diritto controverso). (Redazione) (Riproduzione riservata).