Tributario: cessione partecipazione azionaria; criterio individuazione aliquota imposta sostitutiva; tempo di valutazione; non rilevanza del delisting successivo.
Corte di Cassazione, sez. trib. civ., 24 maggio 2016, n. 21272 (dep. 20 ottobre 2016). Presidente: VIRGILIO; Relatore: CRICENTI.
“Ai fini dell’individuazione dell’aliquota di imposta sostitutiva (…) sulla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione azionaria, lo status di società quotata in borsa va valutato al momento in cui la cessione viene effettuata, e non al termine del periodo di osservazione di dodici mesi (…), il quale invece rileva solo per determinare la percentuale del diritto di voto, non avendo dunque rilevanza il delisting che avvenga successivamente alla cessione delle azioni”. (Principio di diritto).