Tributario: atto impositivo; termine per la società dichiarata fallita per proporre ricorso; onere della prova di piena conoscenza.

Corte di Cassazione, sez. trib. civ., 23 febbraio 2015, n. 7874 (dep. 17 aprile 2015). Presidente: BIELLI; Relatore: VALITUTTI.

Per il fallito il termine per proporre il ricorso avverso l'atto impositivo decorre esclusivamente dalla trasmissione al medesimo dell'intera documentazione relativa alle pretese erariali azionate (nella specie concretatasi con la consegna di copia della cartella di pagamento alla società fallita). Incombe inoltre sull'ufficio finanziario l'onere di provare la piena conoscenza dell'atto impositivo da parte del contribuente.