Tributario: ammissione al patrocinio a spese dello stato per il fallimento.
Corte di Cassazione, sez. trib. civ., 25 novembre 2014, n. 7842 (dep. 17 aprile 2015). Presidente: PICCININI; Relatore: VALLE.
Visto che "Nel processo in cui è parte il fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione d'ufficio" (art. 144 DPR 115/2002), si deve dar atto della prevalenza delle funzioni del giudice delegato rispetto a quelle delle “Commissioni del patrocinio a spese dello Stato” costituite presso ogni commissione tributaria. (Redazione) (Riproduzione riservata).