SS.UU. n. 26988/16: Falcidiabilità dell'IVA nel C.P.
Corte di Cassazione, SS.UU., 8 novembre 2016, n. 26988 (dep. 27 dicembre 2016). Presidente: RORDORF; Relatore: NAPPI.
Nel concordato preventivo, privo di transazione fiscale, il credito IVA è falcidiabile. Questo è risulta essere il punto di arrivo della sentenza delle SS.UU. che ha così risolto la querelle, anche se in tempi meno utili del previsto vista la approvazione della legge di bilancio 2017. L’art. 182ter L.F., che disciplina la transazione fiscale stabilisce che il credito erariale relativo all’IVA deve essere sodisfatto integralmente. Differentemente, è stato ampiamente dibattuto se tale credito potesse essere falcidiato in un concordato preventivo non assistito da transazione fiscale. Come ha affermato la Suprema corte, «Processuale o sostanziale che sia, infatti, la regola dell’infalcidiabilità del credito IVA è inclusa nella disciplina del concordato preventivo con transazione fiscale. E non si può pretendere di estenderla ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato preventivo senza transazione». In effetti, se si esamina il testo del citato art. 182ter L.F., ai sensi del quale «Con riguardo all’imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento», si può constatare che il legislatore ha configurato il divieto di falcidia del credito Iva come un limite imposto esclusivamente alla proposta di transazione fiscale, per cui ritenerne la operatività nel caso in cui il debitore non abbia inteso far ricorso a tale istituto costituisce non solo un’interpretazione estensiva non consentita per difetto della comune ratio, ma anche un’interpretazione che contrasta con la stessa lettera della legge. Inoltre con la sentenza 7 aprile 2016, la CGEU ha dichiarato compatibile con il diritto dell’Unione europea la falcidiabilità del credito IVA in sede di concordato preventivo, seppure in presenza di alcune condizioni. Per questi motivi le Sezioni unite hanno così risolto la suddetta querelle.
Purtroppo ciò è avvenuto quando la disciplina di cui trattasi era già stata riformata dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 81), la quale ha riformulato l’art. 182ter L.F., stabilendo che qualsiasi tributo può essere falcidiato, se ricorrono due presupposti: (I) se il piano su cui si fonda il concordato preventivo ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile attraverso un’alternativa liquidazione, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione dell’erario, attestato da un professionista munito dei requisiti di cui all’articolo 67 L.F.; (II) se la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie offerti all’erario non sono inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore e, a maggior ragione, a quelli offerti ai creditori chirografari.