Societario: società di persone; ripianamento perdite conseguite da società; distribuzione utili.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 24 giugno 2016, n. 23 (dep. 3 gennaio 2017). Presidente: BERNABAI; Relatore: DE CHIARA.
Nelle società di persone non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo in capo ai soci di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società. Nel caso di società in accomandita semplice, i soci accomandanti non possono quindi pretendere dai soci accomandatari che questi ultimi provvedano a ripianare le perdite: la copertura delle perdite viene di fatto a “gravare” su tutti i soci, poiché esse devono essere ripianate con gli utili che la società consegua dopo che le perdite si siano formate.(Redazione)(Riproduzione riservata).