Societario: società di persone; clausola compromissoria; potere dei nomina arbitri alle parti; regolamento di competenza; nullità della clausola anche anteriore alla riforma D.lgs. 5/2003.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., ord. 16 maggio 2016, n. 21422 (dep. 24 ottobre 2016). Presidente: DOGLIOTTI; Relatore: MERCOLINO.
Deve essere ritenuta nulla la clausola compromissoria inserita nello statuto di una società di persone che preveda la nomina degli arbitri a scelta delle parti, visto che tale disciplina viola l'art. 34, co. II, D.lgs. 5/2003, ai sensi del quale, indipendentemente dal numero e dalle modalità di nomina, il potere di designazione degli arbitri dev'essere conferito a pena di nullità ad un soggetto estraneo alla società, e nel caso in cui questo ultimo non provveda può essere esercitato dal presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sua sede legale, su richiesta delle parti. (Redazione) (Riproduzione riservata).