Societario: servizi di investimento; risoluzione di singoli ordini.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 24 febbraio 2017, n. 12937, (dep. 23 maggio 2017). Presidente: AMBROSIO. Relatore: DOLMETTA.
A fronte dell’inadempimento dell’intermediario degli obblighi imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob, l’investitore, contraente non inadempiente, ben può agire per la sola risoluzione dei singoli ordini di investimento nei quali il detto inadempimento si è consumato, fermo comunque restando il necessario riscontro che trattasi, in concreto, di inadempimento di non scarsa importanza rispetto all’ordine per il quale si è verificato.
(Principio di diritto).