Societario: immobile in comodato a ex socio; presupposti richiesti per fine comodato; esigenze economiche e organizzative società.

Corte di Cassazione, sez. III civ., 8 aprile 2016, n. 20892 (dep. 17 ottobre 2016). Presidente: AMBROSIO; Relatore: DI MARZIO.

La società può legittimamente ordinare la restituzione della casa concessa in comodato al socio, al momento della sua esclusione con il solo limite è che il bisogno da cui origina la revoca del contratto sia imprevisto e urgente, mentre non è rilevante la sua «gravità»; di conseguenza perché possa essere ritenuta giustificata una “fine comodato” possono bastare anche le nuove e peggiorate condizioni economiche del comodante - che può aver bisogno di vendere o anche solo di mettere a reddito l’immobile - nonostante la casa sia destinata ad abitazione privata e familiare. Il solo limite per il giudice di merito (Sezioni Unite 20448/14) sarà «esercitare con la massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante». Nel caso specifico la società in nome collettivo aveva preteso il rilascio dell’immobile d’abitazione, a seguito dell’esclusione del socio, per aver destinato quei locali a uffici per riunioni e meeting aziendali. In sostanza le esigenze organizzative dell’impresa prevalgono su quelle dell’ex socio, anche perchè il contratto di comodato era in definitiva strumentale alle esigenze della società stessa. (Redazione) (Riproduzione riservata).