Societario: estinzione della società; quota di liquidazione; diritti del socio.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 18 settembre 2014, n. 22988 (dep. 29 ottobre 2014). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAZZICONE.
"Nell'ipotesi in cui la società si estingua prima che il socio agente abbia operato il ritrasferimento del diritto acquistato in nome e per conto della stessa, la situazione giuridica soggettiva, di natura obbligatoria, vantata dalla società al ritrasferimento del bene, prevista dall'art. 1706 c.c., si trasmette in contitolarità a tutti i soci che siano tali al momento dell'estinzione dell'ente. Ne deriva che, accertata la sussistenza di siffatto obbligo traslativo del socio e del corrispondente diritto dei soci rimanenti, il giudicie può disporre, ai sensi dell'art. 2932 c.c., direttamente in favore di questi ultimi il trasferimento delle rispettive percentuali di proprietà del bene, il quale diviene in tal modo nella contitolarità di tutti i soci, ivi compreso l'originario intestatario, in capo al quale si riuniscono le qualità di creditore e di debitore, onde l'obbligazione si estingue pro quota ai sensi dell'art. 1253 c.c." (Principio di diritto espresso in Sentenza).