Societario: distinzione tra cessione di ramo d'azienda e cessione del marchio; ipotesi e finalità; nomen iuris; rilievo.
Corte di Cassazione, sez. V pen., 28 gennaio 2015, n. 10437 (dep. 11 marzo 2015). Presidente: NAPPI; Relatore: MICHELI.
Riconoscendo come si possa cedere un ramo d'azienda quando "l'oggetto del contratto riguardi un servizio dotato di autonomia propria, anche sul piano delle strutture e del personale, tale da consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale in continuum da parte del cessionario" deve invece essere riconosciuta una cessione della licenza d'uso di un marchio in caso di trasferimento del solo marchio a prescindere dal nomen iuris risultante dall'atto formalmente intervenuto; di conseguenza nel caso in cui l'accordo temporaneo di "licenza d'uso di un marchio" nasconda una cessione di ramo d'azienda, posta in essere al fine di sottrarre risorse alla società cedente prossima al fallimento, risulta legittimo il sequestro preventivo di quote dell'azienda cessionaria. (Redazione) (Riproduzione riservata).