Societario: criteri di redazione del bilancio; principio della chiarezza e completezza; fornitura indicazioni suppletorie; poteri del giudice.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 16 dicembre 2015, n. 2190 (dep. 4 febbraio 2016). Presidente: RORDORF; Relatore: DI VIRGILIO.
«Il solo riferimento all’entità della voce deve ritenersi insufficiente a dar conto del ricorso alla clausola generale» dell’articolo 2423, co. 3, del Codice civile, perchè la leva della «rappresentazione corretta e veritiera» prescritta ex lege deve essere utilizzata dal giudice «in modo controllato, dandone ampia e congrua motivazione e spiegando le ragioni per le quali l’osservanza delle disposizioni di legge che fissano lo standard minimo prescritto, non consentano nel caso di avere la chiara rappresentazione del bilancio, in funzione della finalità di informazione dei soci e dei terzi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società».