Societario: controllo datore di lavoro; limiti; utilizzo agenzia investigativa; fine della tutela del patrimonio aziendale.
Corte di Cassazione, sez. lav., 9 ottobre 2014, n. 27674 (dep. 4 dicembre 2014). Presidente: MACIOCE; Relatore: BRONZINI.
Se utilizzati al fine della tutela del patrimonio aziendale, è lecito per il datore di lavoro procedere al controllo tramite le agenzie di investigazione; viene così confermato il consolidato orientamento sulla liceità dei controlli effettuati dal datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa sugli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero adempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale. La Suprema corte ha difatti riconosciuto che gli art. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori «non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, nè, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 del codice civile, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica», fermo restando che il controllo dell’agenzia investigativa «deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione». (Redazione) (Riproduzione riservata).