Societario: cancellazione volontaria dal registro imprese; conseguenze; pendenza di un giudizio; implicita rinuncia alla pretesa di parte; inammissibilità ricorso per cassazione presentato dai soci contro la sentenza.
Corte di Cassazione, sez. III civ., 24 maggio 2016 n. 15782 (dep. 29 luglio 2016). Presidente: AMENDOLA; Relatore: BARRECA.
Con la cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese in pendenza di un giudizio si presume che la società abbia rinunciato alla pretesa creditoria ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione presentato dai soci contro la sentenza di appello che ha rigettato la domanda della società. (Redazione) (Riproduzione riservata).