Societario: annullabilità/nullità delibera assemblea; diritto di opzione; limiti tutela interesse generale.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 23 settembre 2014, n. 21942 (dep. 16 ottobre 2014). Presidente: DI PALMA; Relatore: RAGONESI.
La nullità delle deliberazioni assembleari ex art. 2379 c.c. (pre riforma d.lgs. 6/2003) per illiceità dell'oggetto ricorre "solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, tale da trascendere quello del singolo socio; di conseguenza risulta annullabile e non nulla la delibera che "sacrifichi il diritto di opzione, anche se al solo scopo di azzerare fraudolentemente la partecipazione del socio alla società, dovendosi ritenere che in quest'ultimo caso sia configurabile un eccesso di potere, inteso come violazione del canone di buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali". (Redazione) (Riproduzione riservata).