Societario: amministratore di fatto; criteri di riconoscimento; esercizio continuativo e significativo dei poteri.
Corte di Cassazione, sez. V pen., 9 ottobre 2014, n. 8864 (dep. 27 febbraio 2015). Presidente: FUMO; Relatore: POSITANO.
In merito alla qualifica di "amministratore di fatto" è necessario verificare la sussistenza in concreto dell'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, tenendo in debita considerazione il fatto che "continuità" e "significatività" non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri proprio dell'organo gestorio; la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti; ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.