Procedure esecutive: termine per intervento dei creditori; natura perentoria nell'art. 596 c.p.c..
Corte di Cassazione, sez. III civ., 27 novembre 2014, n. 6432 (dep. 31 marzo 2015). Presidente: SALME'; Relatore: FRASCA.
In materia di termini per l'intervento dei creditori, viene riconosciuto che il termine ultimo indicato dal codice, ovvero l'udienza dedicata al progetto di distribuzione del ricavato della vendita ex art. 596 c.p.c., deve considerarsi perentorio, anche se non esplicitamente qualificato tale dalla norma; inoltre e ad ogni buon conto, l'intervento dei creditori è comunque precluso una volta che la trattazione abbia avuto inizio anche se poi sia stato disposto un rinvio dell'udienza. (Redazione) (Riproduzione riservata).
"L'art. 596 c.p.c. (tanto nel testo anteriore alla sostituzione operata dal Dl n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 263 del 2005, quanto nel testo sostituito) nell'indicare gli effetti dell'intervento tardivo dei creditori chirografari identificandoli in quelli intervenuti "oltre" l'udienza fissata per la vendita (quella del secondo comma dell'art. 563, nel testo vecchio e quella di cui all'art. 564 c.p.c. nel testo nuovo) e "prima di quella prevista nell'art. 596 c.p.c.", individuava questo momento come termine perentorio per l'ammissibilità di tale intervento". (Principio di diritto).
"Tanto nel regime dell'art. 565 anteriore alla sostituzione operata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, quanto nel regime successivo a tale sostituzione, la previsione come momento ultimo della possibilità di un intervento tardivo del creditore chirografario "prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c.", andava e va intesa nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che tale udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) ed abbia avuto luogo con un'attività di trattazione effettiva ai sensi di detta norma, ancorché venga disposto dopo di essa rinvio in prosecuzione della trattazione". (Principio di diritto).