Procedure concorsuali: liquidazione del compenso al perito stimatore; non applicazione novello art. 161 disp.att. c.p.c. alle procedure concorsuali; motivazioni.

Tribunale di Treviso, 3 novembre 2015 (dep. 4 novembre 2015). G.D.: FABBRO.

L'art. 161 disp.att. c.p.c. come novellato dalla L. n. 132/2015 deve ritenersi applicabile solo nelle procedure esecutive individuali e non in quelle concorsuali, data la sede in cui la norma è collocabile (Processo di esecuzione) e visto, anche alla luce di recenti arresti della Corte Costituzionale (Sent. 192/2015), che non pare "corretto costringere l'esperto stimatore ad attendere, magari anni, per vedersi liquidato interamente quanto gli è dovuto per una prestazione che prevede un'obbligazione di mezzi - e non di risultato - già esaurita da tempo". (Redazione) (Riproduzione riservata).