Procedure concorsuali: AMMISSIONE allo stato passivo degli INTERESSI.
Corte di Cassazione, SS.UU. civili, 27 gennaio 2015, n. 6060 (dep. 26 marzo 2015). Presidente: ROVELLI; Relatore: BERNABAI.
Corte di Cassazione, SS.UU. civili, 27 gennaio 2015, n. 6062 (dep. 26 marzo 2015). Presidente: ROVELLI; Relatore: BERNABAI.
Il creditore deve essere ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale anche per gli interessi eventualmente insinuati tardivamente, con il medesimo privilegio riconosciuto al credito principale, a decorrere dal giorno di maturazione del relativo diritto e sino alla data di esecutività dello stato passivo, accertata la separata proponibilità delle relative diverse domande. (Redazione) (Riproduzione riservata).