Penale: responsabilità del commissario giudiziale; omessa denuncia e favoreggiamento; infondatezza; criteri e comparazione tra concordato e fallimento.

Corte di Cassazione, sez. V pen., 2 dicembre 2015, n. 11921 (dep. 21 marzo 2016). Presidente: MARASCA; Relatore: MICCOLI.

L’art. 172 l.f. obbliga il commissario giudiziale solo a redigere l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori; tale relazione deve essere poi trasmessa al Pubblico Ministero, in quanto parte del procedimento concordatario ai sensi dell’art. 161, ultimo comma, l.f., avendo questi piena facoltà di contraddire sulla domanda di concordato preventivo. Ne consegue che non può configurarsi il reato di omessa denunzia ex art. 361 c.p. qualora siano state illustrate in maniera esaustiva le condizioni nelle quali è stata fatta richiesta di concordato preventivo sia al Tribunale, che omologa lo stesso concordato, che al Pubblico Ministero, che oltre a poter contraddire sulla domanda del debitore, può eventualmente rilevare la penale rilevanza dei fatti descritti nella sua relazione dal commissario giudiziale. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).