Penale: responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001; natura di tertium genus di responsabilità; punibilità in Italia di reati commessi in parte all'estero.
Corte di Cassazione, sez. VI pen., 12 febbraio 2015, n. 11442 (dep. 17 marzo 2016). Presidente: IPPOLITO; Relatore: CALVANESE.
Nel procedimento contro ignoti, rivestendo l’archiviazione la funzione di legittimare il congelamento delle indagini, non è preclusa al P.M. la possibilità di svolgere ulteriori e successive indagini, le quali possono essere condotte senza che il G.I.P. emetta un provvedimento autorizzativo di riapertura. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).
Il sistema normativo introdotto dal D.lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza. In proposito grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito dell’ente, mentre a quest’ultimo incombe l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).
Ai fini della punibilità in Italia dei reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio in estero. A tal fine è stata ritenuta sufficiente l’essersi verificata in Italia anche la sola ideazione del delitto, quantunque la restante condotta sia stata attuata all’estero. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).