Penale: responsabilità da reato degli enti; diritto di difesa; istanza di riesame avverso sequestro preventivo; condizioni di ammissibilità.

Corte di Cassazione, SS.UU. Pen., 28 maggio 2015, n. 33041 (dep. 28 luglio 2015). Presidente: SANTACROCE; Relatore: VESSICHELLI.

È ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 cod. proc. pen. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 d.lgs 231/2001, a condizione che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del decreto legislativo medesimo. (Principio di diritto).

È inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, stante il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001. (Principio di diritto).