Penale: reato d bancarotta fraudolenta per distrazione; acquisto di beni estranei all'oggetto sociale; garanzie fideiussorie; gruppo di società.
Corte di Cassazione, 13 novembre 2015, n. 12399 (dep. 23 marzo 2016). Presidente: FUMO; Relatore: GUARDIANO.
In tema di reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’acquisto di beni estranei all’oggetto sociale integra una condotta distrattiva, nella misura in cui si determini un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori, ai quali viene sottratta la possibilità di soddisfarsi sui beni che hanno fatto ingresso nel patrimonio della società fallita. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).
Posto che qualsiasi operazione economica può configurare il reato di bancarotta per distrazione, anche la prestazione di una garanzia fideiussoria può integrare la fattispecie in parola, purchè si tratti di un’operazione che, esulando dagli scopi dell’impresa, abbia determinato, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).
In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2364 c.c. – che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell’infedeltà patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell’atto depauperatorio, in presenza dei c.d. vantaggi compensativi, dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito, o sia in grado di fruire, in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società, ovvero del suo collegamento con altra società – è applicabile anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).
In tema di reati fallimentari, l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo. Da ciò consegue che l’entità del danno di cui all’art. 219, co. 1, l.f., non va commisurata al passivo della procedura fallimentare, ma alla diminuzione patrimoniale cagionata dall’atto distrattivo. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).